Quali sono gli obblighi del datore di lavoro non delegabili?

Ogni datore di lavoro ha dei doveri verso i propri dipendenti che non può delegare in alcun modo, né internamente e néesternamente all’azienda. Per quale motivo succede questo? Perché il datore di lavoro è il responsabile dell’organizzazione aziendale e di tutto quello che avviene al suo interno. Inoltre è il principale responsabile della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti.

Vuoi scoprire quali sono tutti gli obblighi del datore di lavoro non delegabili? Continua con la lettura dell’articolo.

Chi è il DDL?

Hai mai sentito parlare del DDL? DDL sta per Datore Di Lavoro.

È il titolare del rapporto di lavoro con il dipendente ed è il rappresentante dell’organizzazione aziendale e della sicurezza sul luogo di lavoro. Quattro sono i poteri detenuti dal DDL:

● potere decisionale;
● potere di spesa;
● potere di vigilanza e controllo su i lavoratori;  
● potere disciplinare.

Individuare il Datore di lavoro nelle piccole aziende è semplice, mentre nella pubblica amministrazione solitamente il DDL è un dirigente o un funzionario oppure il ruolo viene ricoperto dal vertice stesso.

Infine nelle Società di Capitali può coincidere con il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato oppure un componente del consiglio nominato ad hoc per ricoprire la funzione.

Quali sono gli obblighi non delegabili del DDL?

Secondo il Decreto Legislativo 81, gli obblighi del datore di lavoro in merito alla sicurezza aziendale, si dividono in:

  •  Obblighi non delegabili

  •  Obblighi delegabili

Quali sono gli obblighi non delegabili del DDL?

L’articolo 17 del D.Lgs 81 si occupa precisamente degli obblighi non delegabili e cioè quelli che devono essere svolti esclusivamente dal datore di lavoro.

Gli obblighi non delegabili precisamente sono 2:

  • effettuare la valutazione di rischi a cui sono esposti i lavoratori e redigere l’apposito Documento di Valutazione dei Rischi o DVR;

  • nominare il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” o RSPP.

In particolare per quanto riguarda la Valutazione dei Rischi, il Datore di lavoro può e deve avvalersi della collaborazione del “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, del Medico Competente e di eventuali consulenti esterni. Queste figure di supporto hanno maggiore esperienza nell’individuazione dei rischi aziendali, tuttavia l’obbligo e le responsabilità in merito, ricadono esclusivamente sul DDL.

Per quanto riguarda la designazione del RSPP, il datore deve selezionare un candidato idoneo che soddisfi diversi requisiti:

● competenze specifiche alla natura dei rischi;
● diploma di scuola media superiore;
● aver completato un corso di formazione specifico per RSPP.

In alcune circostanze, il datore di lavoro stesso può adempiere anche ai compiti dell’RSPP. Ciò è possibile nel caso di aziende con un numero non elevato di dipendenti.

 

Che cosa succede in caso di delega?

Sebbene l’articolo 17 del D.Lgs 81 vieti al datore di lavoro di delegare i propri obblighi ai dipendenti, capita spesso che questi vengano comunque attribuiti ai lavoratori.

In questo caso, se il dipendente dovesse essere accusato di fatti collegati ai compiti non delegabili che ha ricevuto, la delega sarebbe ritenuta valida solo se riguardante funzioni di prevenzione degli infortuni. Tutto il resto sarebbe a carico del datore, in quanto la delega verrebbe considerata nulla.

Dunque, il dipendente è responsabile penalmente solo per la violazione dei compiti che possono essere effettivamente delegati. Altrimenti, quando si tratta unicamente di compiti non delegabili, è il datore di lavoro a dover rispondere delle responsabilità penali.

Infatti, la legge 81/2008 prevede la non trasferibilità assoluta delle mansioni primarie del datore di lavoro, mentre i compiti di carattere più esecutivo possono essere delegati senza ulteriori problemi, anche se il datore deve comunque assicurarsi che del corretto svolgimento dei compiti delegati.

Pertanto, la delega che riguarda obblighi non delegabili è considerata non valida dalla Legge e solo il datore di lavoro deve essere considerato penalmente responsabile.

 

Conclusioni.

Facendo un breve riepilogo, abbiamo introdotto la figura del DDL o Datore di lavoro e i suoi poteri.

Poi ci siamo soffermati sugli obblighi del datore di lavoro che possono essere di 2 tipologie: delegabili e non delegabili. Gli obblighi non delegabili sono quelli che devono essere svolti esclusivamente dal datore di lavoro: effettuare la valutazione di rischi a cui sono esposti i lavoratori e redigere l’apposito Documento di Valutazione dei Rischi o DVR; nominare l’RSPP.

Sebbene l’articolo 17 del D.Lgs 81 vieti al datore di lavoro di delegare i propri obblighi ai dipendenti, capita spesso che questi vengano comunque attribuiti ai lavoratori. Pertanto, la delega che riguarda obblighi non delegabili è considerata non valida dalla Legge e solo il datore di lavoro deve essere considerato penalmente responsabile.

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